Art. 19 Il Presidente Emerito

  1. Il Presidente Emerito (ove nominato) è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento all’Associazione, dando ad essa lustro e autorevolezza.
  2. In ogni caso la carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
  3. Il Presidente Emerito ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell’associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa.
  4. Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci e, su richiesta del Consiglio direttivo, può dirigere progetti ed altre attività dll’associazione.