Art. 2 Scopi e attività

  1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. L’associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. formazione universitaria e post-universitaria;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  7. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  1. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:
  1. promuovere la metodologia IPS nel supporto alla persona e alla comunità;
  2. promuovere la realizzazione di studi e ricerche inerenti al modello Indivudual Placement Support;
  3. promuovere iniziative culturali orientate alla riabilitazione e all’inserimento occupazionale;
  4. promuovere la costruzione di relazioni culturali con enti, istituti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati;
  5. promuovere la ricerca in ambito psico–socioeducativo e la realizzazione di iniziative di aggiornamento con metodologie innovative, anche attraverso l’uso di tecnologie ICT e F.A.D.;
  6. promuovere la realizzazione di attività di aggiornamento anche del personale della scuola in tutte le sue componenti su temi di carattere educativo, organizzativo e socio-sanitario, con particolare riferimento ai minori e alle famiglie.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • Formazione e aggiornamento degli aderenti e attività di comunicazione professionale;
  • Realizzazione di studi e ricerche inerenti all’organizzazione e alle attività dei Dipartimenti di Salute mentale e dei servizi ad essi collegati;
  • Creazione di attività culturali in particolare sugli aspetti istituzionali, organizzativi e normativi riguardanti i Dipartimenti di Salute mentale;
  • Costruzione di relazioni culturali con enti, istituti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati appartenenti al mondo della sanità, della psichiatria e del welfare;
  • Formazione rivolta ai dirigenti sanitari dei servizi dei Dipartimenti di Salute mentale e ad essi collegati su temi di carattere organizzativo, tecnico-professionale, istituzionale, normativo e sociosanitario.
  1. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
  2. Le attività di cui sopra possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente Nazionale cui l’associazione potrà eventualmente affiliarsi e ai loro soci.
  3. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  4. L’associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:
  1. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
  2. collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avviare collegamenti;
  3. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ritenute utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
  4. svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qualche modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
  5. compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative delle stesso;
  6. esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
  1. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
  2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.
  3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
  4. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
  5. L’Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all’interno del rendiconto o del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.