- Costituzione, denominazione e sede
- Scopi e attività
- Risorse economiche
- Membri dell’Associazione
- Procedura di ammissione dei soci
- Perdita della qualità di socio
- Diritti e doveri dei soci
- Organi dell’Associazione
- L’Assemblea
- Convocazione e intervento degli associati
- Quorum costitutivi
- Quorum deliberativi
- Competenze
- Il Consiglio Direttivo
- Competenze del Consiglio Direttivo
- Convocazione, quorum costitutivi e voto
- Il Presidente
- Il Vicepresidente e Segretario
- Il Presidente Emerito
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- Organo di Controllo
- Libri sociali obbligatori
- Scioglimento
- Rinvio
- L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L’associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:
- promuovere la metodologia IPS nel supporto alla persona e alla comunità;
- promuovere la realizzazione di studi e ricerche inerenti al modello Indivudual Placement Support;
- promuovere iniziative culturali orientate alla riabilitazione e all’inserimento occupazionale;
- promuovere la costruzione di relazioni culturali con enti, istituti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati;
- promuovere la ricerca in ambito psico–socioeducativo e la realizzazione di iniziative di aggiornamento con metodologie innovative, anche attraverso l’uso di tecnologie ICT e F.A.D.;
- promuovere la realizzazione di attività di aggiornamento anche del personale della scuola in tutte le sue componenti su temi di carattere educativo, organizzativo e socio-sanitario, con particolare riferimento ai minori e alle famiglie.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- Formazione e aggiornamento degli aderenti e attività di comunicazione professionale;
- Realizzazione di studi e ricerche inerenti all’organizzazione e alle attività dei Dipartimenti di Salute mentale e dei servizi ad essi collegati;
- Creazione di attività culturali in particolare sugli aspetti istituzionali, organizzativi e normativi riguardanti i Dipartimenti di Salute mentale;
- Costruzione di relazioni culturali con enti, istituti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati appartenenti al mondo della sanità, della psichiatria e del welfare;
- Formazione rivolta ai dirigenti sanitari dei servizi dei Dipartimenti di Salute mentale e ad essi collegati su temi di carattere organizzativo, tecnico-professionale, istituzionale, normativo e sociosanitario.
- Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- Le attività di cui sopra possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente Nazionale cui l’associazione potrà eventualmente affiliarsi e ai loro soci.
- In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- L’associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:
- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avviare collegamenti;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ritenute utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
- svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qualche modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
- compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative delle stesso;
- esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
- L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.
- Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
- L’Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all’interno del rendiconto o del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.

