Art. 18 Il Vicepresidente e Segretario

  1. Il Vicepresidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
  2. Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri e registri sociali.
  3. In caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente.