Art. 22 Libri sociali obbligatori

  1. L’associazione deve tenere:
  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
  4. Libro dei volontari